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GLI INCENTIVI

  • Chi effettua le letture dell'energia prodotta da un impianto?

    La lettura dell'energia prodotta da un impianto non viene sempre effettuata dallo stesso soggetto. Se l'impianto ha una potenza nominale tra 1 e 20 kW è il gestore locale ad occuparsi delle verifica, in caso di scambio sul posto o vendita.
    Per impianti maggiori a 20 kW, che immettono in rete tutta l'energia prodotta, è sempre il gestore locale ad occuparsi della rilevazione. In questo caso però, i soggetti responsabili sono tenuti ad inviare una copia della dichiarazione di produzione presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza riferita all'anno soalre precedente.
    Per impianti maggiori a 20 kW, che però non immettono tutta l'energia in rete, il soggetto responsabile può decidere di avvalersi o meno del gestore per la rilevazione dell'energia prodotta. Anche in questo caso va fatta pervenire una copia della dichiarazione di produzione presentata all'Ufficio Tecnico di Finanza.


  • Come vengono comunicate le misure al GSE?

    Nel caso in cui ci si avvalga del gestore di rete locale o di un altro soggetto incaricato sarà lo stesso ad occuparsi della comunicazione. Se è il soggetto responsabile ad occuparsi della comunicazione potrà avvalersi del portale GSE al quale avrà accesso tramite Username e Password fornite a valle della comunicazione inizio lavori.


  • Quando vengono erogati gli incentivi?

    Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento in cui l'impianto entra in esercizio.


  • Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?

    I pagamenti vengono effettuali con valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'invio delle misure.


  • In aggiunta all'incentivazione ci sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?

    Se si possiede un impoanto di potenza fino a 20 kW le opzioni possono essere le seguenti:

    a) vendere l'energia prodotta sul mercato libero attraverso contratti bilaterali con grossisiti o clienti finali oppure attraverso la Borsa elettrica;
    b) vendere a prezzo amministrato l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato;
    c) usufruire del servizio di scambio sul posto.

    Per chi possiede un impianto superiore ai 20 kW le soluzioni sono solo la a) e la b).


  • Chi può beneficiare dell'incentivazione?

    Possono beneficiare: persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini di unità abitative e/o di edifici.


  • A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?

    Rimandiamo alla sezione: tariffe.


  • Quali impianti possono accedere all'incentivazione?

    Possono accedere alle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:

    - a seguito di una nuova costruzione;
    - a seguito di rifacimento totale;
    - a seguito di potenziamento.

    Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l'entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, semprechè tali impianti:

    - siano statai realizzati nel rispetto delle condizini dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
    - non beneficino e non abbiano beneficiato dell tariffe dei predetti DM.

    In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall'emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza del diritto alla richeista dell'incetivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l'anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.


  • L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?

    Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:

    a) i certificati verdi;
    b) il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale;
    c) incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticiapata, eccedentti il 20% del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto:
    d) titoli di efficienza energetica;

    Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualucnque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
    Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
    Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia ediliza - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 e sucessive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.




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